I numerosi eventi e le iniziative già realizzate hanno confermato quanto di buono ogni singolo cittadino può realizzare nel suo piccolo per cambiare in meglio il quartiere e soprattutto che si possono formare delle vere amicizie con l’aggregazione che nasce nei vari eventi e corsi gratuiti che organizziamo.
Nel gennaio 2018, a quasi due anni dall'inizio dell’impegno per il quartiere, viene fondata l’associazione di promozione sociale “Gli Amici Di Conca D’Oro – APS” e nei mesi successivi si vede la partecipazione di vari volontari che vedono in questa no profit un vero punto di riferimento nell'adoperarsi con genuinità per il territorio.
L’associazione è sempre lieta di aprire la partecipazione a nuovi volontari e a tutti coloro che vogliono farne parte. Per aderire basta inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica qui indicato o tramite l’apposito modulo di contatto.
Trovi ogni altra informazione utile sul bilancio e su ciò che abbiamo fatto anche grazie al contributo delle donazioni ricevute nella pagina “Bilancio”. Se vuoi contribuire anche tu alle attività dell’associazione puoi fare una donazione nella pagina “Donazione”.
Ti aspettiamo al prossimo evento e come parte attiva nel nostro gruppo!
Qui di seguito lo statuto.
Roma, aggiornato al 18/08/2020
Allegato A
STATUTO
Art. 1 Costituzione
1. È costituita l’associazione di promozione sociale
denominata “Gli Amici di Conca D’Oro - APS”, qui di seguito detta
“Associazione”.
2. L’Associazione si configura quale associazione di
promozione sociale, ai sensi degli art. 35 e segg. del Decreto Legislativo n.
117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali
dell’ordinamento giuridico, per il
perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito
Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli
atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna
della medesima.
3. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto
e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si
rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o
attività.
Art. 2 Sede
1. L’Associazione ha sede nel Comune di Roma in via
Valsavaranche 29
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere
individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica
statutaria, purché all’interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere
inoltre istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.
Art. 3 Durata
La durata dell’Associazione è
illimitata.
Art.4
Oggetto e finalità
1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si
conformano ai principi generali della Costituzione Italiana e si fondano sul
pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L’Associazione
è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro,
democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione svolge, in favore di
associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle
prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale
di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:
e)
interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle
condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli
animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.
281;
i)
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale di cui al presente articolo;
L’Associazione in particolare si prefigge di:
·
promuovere e salvaguardare l’ambiente, con
particolare riferimento, ma non limitatamente, alla biodiversità del Parco
delle Valli, dove svolge attività di educazione ambientale, attività di studio,
salvaguardia, promozione e formazione. L’attività di salvaguardia ambientale,
si può esplicare anche in altre aree verdi in Italia o all’estero ed avrà anche
lo scopo di avvicinare i giovani al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente;
·
promuovere all’interno dei centri anziani,
sedi associative, sedi istituzionali o altri strutture, corsi e attività di
formazione in ambito di alfabetismo informatico o in altri temi quali a titolo
meramente esemplificativo cultura generale, lingua, arti e mestieri o cucina;
·
svolgere, eventi e manifestazioni culturali
anche in collaborazione con altre associazioni ed istituzioni, ricercatori e
professionisti al fine di promuovere temi culturali o discipline sportive,
specialmente, ma non limitatamente, al quartiere Conca D’Oro quali a titolo
meramente esemplificativo uscite in bicicletta.
·
promuove la conoscenza dell’apicoltura tramite
eventi, corsi, ed attività pratica da svolgersi in aree verdi o pressi varie
strutture.
3. L’Associazione può inoltre svolgere, a norma
dell’art. 6 del Codice del terzo Settore,
attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché
secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti
definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con
apposita delibera dell’Assemblea.
4. L’Associazione può esercitare anche attività di
raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e
contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie
attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza
e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
5. L’Associazione svolge inoltre attività di
sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie
finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi
sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche
attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi
scopi analoghi o connessi con i propri.
Art. 5 Associati
1. All’Associazione possono aderire tutte le persone
che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e che
intendano partecipare alle attività dell’associazione con la loro opera,
competenze e conoscenze e che siano mosse da spirito di solidarietà. Il numero
degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario
la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
2. Sono associati dell’Associazione coloro che hanno
partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno
ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione
annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione,
l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente
Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente
adottate dagli organi associativi.
3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla
domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite
e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve
essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo,
nel libro degli associati.
4. In caso di mancato accoglimento della domanda di
ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la
deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60
giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si
pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in
occasione della prima riunione successiva.
5. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile,
né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.
Art.
6 Diritti e doveri degli associati
1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali
obblighi nei confronti dell’Associazione.
2. L’ammissione all’Associazione non può essere
effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun
associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante
comunicazione scritta inviata all’Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di
controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali
facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle
assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto
di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche
sociali.
4. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le
norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e
di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo
e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi
dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi
consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare
con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di
lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto
le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti
preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono
essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in
conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.
Art.
7 Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde per:
·
Decesso;
·
Dimissioni: ogni associato può recedere
dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al
Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo
per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
·
Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal
Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto
l’obbligo del versamento della quota
associativa.
·
Esclusione: la qualità di associato si perde
inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni
dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli
organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine
dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano
incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo
delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e
sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di
esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato,
che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere
alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della
richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla
convocazione.
Art. 8 Organi dell’Associazione
1. Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
d) Organo di controllo (eventuale).
2 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno
durata triennale.
Art. 9 Composizione e attribuzioni
dell’Assemblea degli Associati
1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante
dell’Associazione
2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di
voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla
deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota
associativa annuale.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati
possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni
associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
4. In particolare l’Assemblea ha il compito di:
a) delineare,
esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali
dell’Associazione;
b) individuare
le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
c) deliberare
sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;
d) eleggere
i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l’eventuale
Organo di controllo;
e) deliberare
sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti;
f) deliberare
sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua
richiesta di ammissione, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto;
g) deliberare
in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato
interessato, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto;
h) deliberare
su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
L’Assemblea ha inoltre il compito di:
i) deliberare
sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
j) deliberare
sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell’Associazione stessa.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità
alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
Art. 10
Convocazione dell’Assemblea degli Associati
1. L’Assemblea è composta da tutti gli
associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno,
entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il
Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata
ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati;
in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal
ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni
dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere
effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima
della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare
con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine.
L’avviso deve contenere il giorno, il
luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle
materie da trattare.
Art. 11
Validità dell’Assemblea
1. L’Assemblea è presieduta dal
Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice
Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell’Assemblea
constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento
all’Assemblea.
3. L’Assemblea è validamente costituita
in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più
uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente
costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono
valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei
voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le
modifiche statutarie dell’Associazione è necessaria la presenza della
maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli
intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la
scissione o lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del
patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i
tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono
constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal
Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni
redatti.
Art. 12 Nomina
e composizione del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo
esecutivo dell’Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto
dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un
massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo
durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il
Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato
o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella
graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a
quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare
consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare
l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel
proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di
Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza
legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
Art. 13
Convocazione e validità del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal
Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per
ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale
preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati,
oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante
comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per
la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché
l’elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto
dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in
mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di
segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua
assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono
validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le
deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della
riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha
diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
Art. 14
Attribuzioni del Consiglio Direttivo
1. Al Consiglio Direttivo spetta
l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione,
nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento
degli scopi dell’Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi
di Segretario e Tesoriere;
c) amministrare le risorse economiche
dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario,
il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo
esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) qualora lo ritenga opportuno redigere un
apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente
Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita
dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione
all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
f) indire adunanze, convegni, ecc.;
g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione dell’Associazione;
h) deliberare l’adesione dell’Associazione ad
altre istituzioni analoghe;
i) decidere sull’ammissione, la decadenza e
l’esclusione degli associati;
j) deliberare, in caso di particolari necessità,
di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro
autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto
dall’art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
k) proporre all’Assemblea il conferimento di
onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano
acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; ai
non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i
diritti di cui all’art. 6, comma 3;
l) istituire sedi operative, nominando il/i
relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.
Art. 15 Il
Presidente
1. Il Presidente è il rappresentante
legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche
Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal
Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l’Assemblea e
il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
a) provvede
all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
b) è
delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione
dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e
operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie;
eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica
e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura,
ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
Per le operazioni bancarie e finanziarie
il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il
Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei
rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare,
altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di
riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il
Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo
stesso attribuite.
Art. 16 Il
Segretario ed il Tesoriere
1. Il Segretario ed il Tesoriere
affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
a) la
redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
b) curare
la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) la
redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli
associati che prestano attività di volontariato.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
a) tenere
ed aggiornare i libri contabili;
b) predisporre
il bilancio dell’Associazione.
Art. 17 Organo
di Controllo
1. L’Organo di controllo, monocratico, è
nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai
sensi dell’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
Il componente dell’Organo dura in carica
tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee
all’Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra
i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L’Organo di controllo:
• vigila sull'osservanza della legge, dello
statuto e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione;
• vigila sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
• esercita compiti di monitoraggio
dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il componente dell'Organo di controllo
può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal
fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari.
3. Esso può esercitare inoltre, al
superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.
Art. 18 Libri
sociali
1. L’Associazione deve tenere, a cura del
Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
- libro
degli associati;
- registro
dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro
delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
- libro
delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni
degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si
riferiscono.
Art. 19
Risorse economiche
1. Le entrate dell’Associazione sono
costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:
- quote associative e contributi degli
associati;
- erogazioni liberali di associati e
terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di
raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte
di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da
prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di
diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e
servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in
modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. E’ vietato distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a
fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra
ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell’Associazione,
comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è
utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 20
Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario ha inizio il
1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio
finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale
preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione
degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea
ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni,
i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione,
così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere
distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività,
impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi
dell’Associazione.
Art. 21 Trasformazione,
fusione, scissione, scioglimento o estinzione
1. La trasformazione, la fusione, la
scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è deliberato
dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma 4 del presente
Statuto.
2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del
caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra
gli associati.
3. In caso di scioglimento
dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento
della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno
devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio
di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.
Art. 22
Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente
Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi
associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017,
n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del
Codice Civile.
Roma, aggiornato al 18/08/2020
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